Ordinanza della Corte d’Appello nella causa Durnwalder
La Corte d’Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano in data odierna ci ha comunicato il testo dell’Ordinanza emessa nella causa Durnwalder: è stato deciso che la Legge Regionale 29.09.2004, n. 3, riguardante la cosiddetta “interpretazione autentica“ della legge elettorale, a causa di fondati dubbi sulla sua legittimità costituzionale venga trasmessa alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio. Contemporaneamente il procedimento attinente alla predetta causa, pendente avanti la stessa Corte d’Appello, viene sospeso fino alla decisione della Corte Costituzionale.
Noi dell’iniziativa „Rechtsstaatlichkeit / Stato di diritto“, che raggruppa i 12 ricorrenti nella causa Durnwalder, esprimiamo soddisfazione per tale decisione poiché avvalora quanto da noi criticato a proposito della “legge Durnwalder“, la cosiddetta legge di “interpretazione autentica”, contro la quale abbiamo proposto ricorso in sede d’appello per due ordini di motivi: primo, perché il Consiglio Regionale non è più competente a legiferare in materia elettorale e, secondo, in quanto detta legge costituisce un’indebita ingerenza in un procedimento in corso (cioè un “abuso di potere legislativo“).
Seppur consci del fatto che il rinvio alla Corte Costituzionale comporterà un notevole dispendio di tempo (si parla di circa un anno), per noi la decisione della Corte d’Appello rappresenta un successo parziale importante poiché vi ritroviamo la conferma della nostra interpretazione di diritto. Grazie alla nostra iniziativa viene così fatta come un’ammonizione con cartellino giallo nei confronti dei politici dominanti in Alto Adige.
Mentre, così, il procedimento d’appello è sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale, siamo fiduciosi che dopo la ripresa del procedimento la Corte d’Appello emetterà una sentenza basata sui principi dello stato di diritto. Infatti, nel testo dell’Ordinanza di rinvio sono contenuti una serie di ragionamenti interessanti riguardo sia alla sentenza di 1° grado che alla corretta interpretazione delle pertinenti leggi; da tali ragionamenti desumiamo che il nostro ricorso volto a far accertare la ineleggibilità di diritto di Durnwalder non è certo immotivato.
Gruppo d’iniziativa „Rechtsstaatlichkeit / Stato di diritto“
f.to Karl Berger
Bolzano, lì 08.11.2004.